Art. 2

In vigore dal 1 mar 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 653
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1994-12-29;730#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata — Testo vigente | Portale Normativo