Art. 10
Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali
In vigore dal 31 gen 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-30;660#art-10