Art. 18

In vigore dal 8 gen 1995
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO COMMI 1 E 2 SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137

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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-07;618#art-18

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Art. 18 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali. — Testo vigente | Portale Normativo