Capo III
Art. 59
Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario
In vigore dal 29 dic 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-28;601#art-59