Capo I

Art. 20

Previdenza

In vigore dal 29 dic 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-28;601#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Previdenza (Art. 20 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo