Art. 4
Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.
In vigore dal 10 dic 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;572#art-4