Art. 14
Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64
In vigore dal 10 dic 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 7 APRILE 1995, N. 104
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;570#art-14