Art. 21

In vigore dal 8 nov 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-07;529#art-21

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Art. 21 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali. — Testo vigente | Portale Normativo