Art. 1

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

In vigore dal 31 ott 1994
DECRETO DECADUTO
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-29;520#art-1

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Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell'attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.) — Testo vigente | Portale Normativo