Capo IV
Art. 76
Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.
In vigore dal 29 ott 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-27;514#art-76