Capo I

Art. 37

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

In vigore dal 29 ott 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-27;514#art-37

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Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti (Art. 37 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo