Capo I

Art. 25

Proroghe di termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali

In vigore dal 29 ott 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-27;514#art-25

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Proroghe di termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali (Art. 25 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo