Art. 4

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.

In vigore dal 11 ott 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-08;494#art-4

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