Capo II

Art. 54

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato riguardanti spese per informatica

In vigore dal 29 ago 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-27;414#art-54

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