Art. 2

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

In vigore dal 16 ago 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-15;376#art-2

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Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie (Art. 2 Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.) — Testo vigente | Portale Normativo