Art. 15

Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

In vigore dal 10 lug 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-06;279#art-15

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