Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

In vigore dal 7 lug 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 APRILE 1995, N. 104
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-06;270#art-2

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