Art. 74

Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

In vigore dal 30 giu 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. (Art. 74 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo