Art. 15
Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.
In vigore dal 30 giu 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-29;257#art-15