Art. 4

In vigore dal 18 giu 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 21 OTTOBRE 1994, N. 584
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-14;237#art-4

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Art. 4 Misure urgenti in materia di dighe. — Testo vigente | Portale Normativo