Art. 3
Trasporti rapidi di massa
In vigore dal 1 giu 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1994-03-31;220#art-3