Art. 2

In vigore dal 11 mag 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 GIUGNO 1994, N. 403
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-03-10;168#art-2

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Art. 2 Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita. — Testo vigente | Portale Normativo