Art. 19

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

In vigore dal 30 apr 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-02-26;134#art-19

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Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga (Art. 19 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo