Art. 4

In vigore dal 14 mar 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 LUGLIO 1994, N. 443
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-01-11;15#art-4

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Art. 4 Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia. — Testo vigente | Portale Normativo