Art. 16

In vigore dal 30 dic 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 132
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-29;431#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo