Art. 46

Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

In vigore dal 30 dic 1993
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 NOVEMBRE 1996, N. 566
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-29;429#art-46

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Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione (Art. 46 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo