Art. 4

In vigore dal 20 dic 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 108
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-19;420#art-4

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Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. — Testo vigente | Portale Normativo