Art. 29

Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici

In vigore dal 30 ott 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;330#art-29

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Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici (Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo