Art. 2

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

In vigore dal 30 ott 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;330#art-2

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Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali (Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo