Art. 3

Imputazione delle spese di programmazione e progettazione

In vigore dal 6 ott 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 493
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-06;280#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Imputazione delle spese di programmazione e progettazione (Art. 3 Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.) — Testo vigente | Portale Normativo