Art. 2

In vigore dal 30 set 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 LUGLIO 1994, N. 459
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-07-30;262#art-2

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Art. 2 Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. — Testo vigente | Portale Normativo