Art. 10

Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

In vigore dal 16 set 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-07-17;232#art-10

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Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (Art. 10 Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo