Art. 2

In vigore dal 15 set 1993
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 86
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-07-14;226#art-2

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Art. 2 Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162. — Testo vigente | Portale Normativo