Art. 2

In vigore dal 7 lug 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPINI, Ministro dell'ambiente BARUCCI, Ministro del tesoro SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GARAVAGLIA, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-07-06;216#art-2

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