Art. 2
In vigore dal 7 lug 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SPINI, Ministro dell'ambiente
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
GARAVAGLIA, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: CONSO
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1993-07-06;216#art-2