Art. 4

In vigore dal 6 set 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 LUGLIO 1994, N. 443
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1993-07-06;215#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia. — Testo vigente | Portale Normativo