Art. 11

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

In vigore dal 30 ago 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-06-30;212#art-11

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Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari. (Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo