Titolo I›Capo VI
Art. 32
Compiti degli uffici tecnici di finanza Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
In vigore dal 1 lug 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1993-04-28;131#art-32