Art. 17

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

In vigore dal 1 lug 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-04-28;130#art-17

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Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi (Art. 17 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo