Art. 3

In vigore dal 29 giu 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 1993, N. 423
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-04-28;128#art-3

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Art. 3 Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo