Art. 6

Misure per la tutela del reddito

In vigore dal 11 mag 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236

Note all'articolo

  • Successivamente La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451"
  • Successivamente La Corte costituzionale con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."

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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-03-10;57#art-6

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