Art. 19
Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti
In vigore dal 2 mag 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1993-03-02;48#art-19