Capo III

Art. 19

In vigore dal 14 mar 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 14 LUGLIO 1993, N. 222
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-12;3#art-19

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Art. 19 Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo