Art. 2

In vigore dal 2 mar 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 1993, N. 423
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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-12-30;510#art-2

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Art. 2 Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo