Art. 4

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali.

In vigore dal 19 gen 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-11-19;440#art-4

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