Art. 1

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane

In vigore dal 19 nov 1992
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-18;382#art-1

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