Art. 2

In vigore dal 19 ott 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 DICEMBRE 1992, N. 482
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1992-08-14;361#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione. — Testo vigente | Portale Normativo