Art. 4

In vigore dal 24 set 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1992, N. 451
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-24;346#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo