Capo V

Art. 9

Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali

In vigore dal 20 set 1992
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1993, N. 32
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Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali (Art. 9 Misure urgenti in campo economico e sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo