Capo V
Art. 9
Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali
In vigore dal 20 set 1992
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1993, N. 32
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-21;345#art-9