Art. 2

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane

In vigore dal 20 set 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68

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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-20;342#art-2

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