Art. 2

In vigore dal 26 lug 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1993, N. 32
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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-05-26;296#art-2

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Art. 2 Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali. — Testo vigente | Portale Normativo